UILPA Milano e Lombardia
 

Avevamo ragione noi, vince la linea perseguita dalla UIL PA: la Corte costituzionale, con sentenza 232 depositata l'11 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, tra queste quella di cui all’art. 12, comma 10, che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5 per cento sulla retribuzione, nonostante la norma prevedesse l’applicazione dell’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.Ricordiamo che la UIL PA è stata la prima O.S.  a denunciare l’ingiustizia di un tale comportamento delle Amministrazioni pubbliche ed ha promosso diverse cause pilota in tutt’Italia ( su questo territorio l’udienza è stata rinviata al prossimo 16 novembre), sul cui esito evidentemente influirà la pronuncia della Corte Costituzionale, posto che la dichiarazione di incostituzionalità vincola i giudici di merito.

Sentenza-CC-232-2012

 

 

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