Rispondendo il 20 febbraio a un quesito del comune di Reggio nell'Emilia" che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 24 della legge 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dell'adozione del decreto attuativo del ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012 sulla definizione dei criteri per l'accesso e le modalità di utilizzo degli istituti per i lavoratori del settore privato”, dipartimento della Funzione pubblica spiega che "la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1 del dlgs 165 del 2001, "atteso che, come disposto dall'articolo 1, commi 7 e 8, della citata legge 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi e applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel dlgs 151 del 2001 e nei CCNL di comparto".Disattendendo quindi la direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010, nella quale non si fa alcun riferimento alla natura del rapporto di lavoro, ma solamente alla necessità di dare attuazione al diritto individuale del congedo parentale; la sintesi appare chiara: si continuano a mortificare la professionalità di tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici, dopo la conferma dei blocchi contrattuali e stipendiali, nonché il diritto/accesso alle pari opportunità.